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Rottamazione 2009

Rottamazione: è la raccolta e demolizione di automobili o di altri mezzi di trasporto fuori uso, in vista di una fusione delle parti metalliche e di un riutilizzo di quelle ancora servibili. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di consegna stessa. Entro 30 giorni dalla consegna il demolitore provvede alla cancellazione al PRA del veicolo. Ai fini dell’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche, il contribuente può produrre agli uffici competenti il certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo dal PRA (rottamatori ed imprese autorizzate). Per i periodi d’imposta successivi alla data indicata nel certificato non si è più tenuti a corrispondere la tassa automobilistica, a prescindere dall’annotazione al PRA che grava sul rottamatore.

Alla regola generale di cui sopra, va aggiunto che, qualora la rottamazione avvenga nel mese iniziale del periodo d’imposta (detto anche mese di pagamento), il proprietario non è tenuto al pagamento del bollo auto per quell’anno d’imposta. Ad esempio, se un veicolo con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi, viene rottamato nel mese di gennaio 2008, nulla è dovuto per l’anno d’imposta 2008 (scadenza dicembre 2008).

Novità: in seguito a recenti interventi normativi, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il contribuente che perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica è in corso di validità, avrà la possibilità di richiedere il rimborso della quota parte di tassa già regolarmente versata o la compensazione sulla tassa da versare per la proprietà di un altro veicolo che venga acquistato.

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